Si rileva preliminarmente
che l'art. 8 della L.R. 13 del 26.03.1990 stabilisce
che tutti gli scarichi devono essere collegati
alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in
meno di 100 (cento) metri dall'apposito punto
di allacciamento.
L'apertura di un nuovo scarico
o il mantenimento di uno scarico esistente senza
aver richiesto l'autorizzazione, nei casi in cui
sia prevista dalle norme vigenti, è punita
con le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Gli stampati necessari per conseguire l’autorizzazione
allo scarico sono disponibili presso lo Sportello
Unico del Comune di Chieri – via Palazzo
di Città 10, con il seguente orario:
lun-mar-giov-ven 8,30 –13,30;
merc 8,30 –18,00; sab 8,30 –11,30.
Per informazioni tel. 9428.261
Normativa di riferimento
D.Lgs. n. 152/06 e successive
modifiche ed integrazioni;
Leggi Regionali n. 13/1990 e successive modifiche
ed integrazioni, e n. 48/1993;
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