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Si rileva preliminarmente che l'art. 8 della L.R. 13 del 26.03.1990 stabilisce che tutti gli scarichi devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 (cento) metri dall'apposito punto di allacciamento.

L'apertura di un nuovo scarico o il mantenimento di uno scarico esistente senza aver richiesto l'autorizzazione, nei casi in cui sia prevista dalle norme vigenti, è punita con le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Gli stampati necessari per conseguire l’autorizzazione allo scarico sono disponibili presso lo Sportello Unico del Comune di Chieri – via Palazzo di Città 10, con il seguente orario:

lun-mar-giov-ven 8,30 –13,30;
merc 8,30 –18,00; sab 8,30 –11,30.

Per informazioni tel. 9428.261

Normativa di riferimento

D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
Leggi Regionali n. 13/1990 e successive modifiche ed integrazioni, e n. 48/1993;

 
 
     
     
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