Con la promulgazione
del D.P.C.M. 1/3/1991 “Limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell’ambiente esterno”, la classificazione
acustica del territorio comunale (“zonizzazione
acustica”) assume il ruolo di strumento
base su cui si articolano i provvedimenti legislativi
in materia di protezione dell’ambiente esterno
ed abitativo dall’inquinamento acustico.
L'emanazione della L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" prevede all'art. 4 l'emanazione da parte delle regioni della definizione dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione acustica del proprio territorio.
Con la L.R. 52/2000 e con la D.G.R. 06.08.2001 n. 85-3802 la Regione Piemonte ha definito detti criteri di classificazione del territorio.
Il significato di tali strumenti legislativi è
quello di fissare dei limiti per il rumore tali
da garantire le condizioni acustiche ritenute
compatibili con i particolari insediamenti presenti
nella porzione del territorio considerata.
Il metodo di lavoro adottato per elaborare la
proposta di classificazione acustica del Comune
di Chieri è quello del progetto
“DISIA 2”.
Il Piano di zonizzazione
acustica, seguendo un
preciso iter
procedurale, è costituito
dai seguenti elaborati:
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27.04.2004 è stato approvato il "Regolamento di limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente" ai sensi dell'art. 6 comma H L. 447/95 e ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L.R. 52/2000.
Il regolamento prevede la possibilità di deroga dai limiti acustici e di orario previsti dal Piano di Zonizzazione acustica previa Domanda di Autorizzazione in Deroga o di Dichiarazione di conformità alle Norme Regolamentari. |