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Lo Statuto del Comune
di Chieri, all'articolo 13 dedicato alle Commissioni
Consiliari, stabilisce i seguenti punti:
- Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio
istituisce Commissioni Consiliari permanenti.
- Il Consiglio può istituire Commissioni
Consiliari temporanee o permanenti per fini
di controllo o di garanzia o per l’esame
di materie relative a questioni di carattere
particolare. Per le commissioni di controllo
e garanzia la Presidenza viene attribuita ai
Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
- Le sedute delle Commissioni Consiliari sono
pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
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