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  Sportello Edilizia >AGIBILITA'
   
   
   
   
   

Per facilitare l’ottenimento del certificato di agibilità si forniscono di seguito alcune indicazioni di carattere generale relativamente alle disposizioni legislative che regolamentano la materia, in particolare quanto previsto dall’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e s.m.i.
La richiesta per il rilascio del certificato di agibilità deve essere presentata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento (art. 25 comma 1 D.P.R. n. 380/2001) dal soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività (o i loro successori o aventi causa).
Il certificato di agibilità è necessario per gli edifici, o parti di essi, destinati a un utilizzo che comporta la permanenza dell'uomo, sia questa caratterizzata dalla semplice frequentazione, come nel caso di immobile destinato ad attività produttiva, sia nel caso di soggiorno prolungato che caratterizza l'uso abitativo.
Il certificato di agibilità, nello specifico, deve essere richiesto quando siano stati realizzati i seguenti interventi:

  • nuove costruzioni
  • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
  • interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Per ottenere il certificato di agibilità il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività o il permesso di costruire, oppure il soggetto in possesso di titolo adeguato presenta la domanda in bollo allo Sportello Edilizia del Comune di Chieri, compilando il modello di domanda di agibilita’ pubblicato nell'apposita sezione del sito comunale.
La domanda deve essere corredata della documentazione indicata nell’elenco allegati agibilità pubblicato nell’apposita sezione del sito comunale.
Entra trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il Dirigente o il Responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità (art. 25, comma 3). Il responsabile del procedimento può richiedere all'interessato la presentazione di documentazione mancante (art. 25, comma 5) entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva in ogni caso la possibilità di effettuare sopralluogo (art. 25, comma 3) al fine di verificare la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato. La richiesta di integrazione documentale sospende il termine per l'adozione del procedimento; il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Decorso inutilmente il termine assegnato (massimo 30 giorni) per l'integrazione della documentazione richiesta, l'istanza viene archiviata, senza ulteriore preavviso, per improcedibilità.
Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza del privato intesa all'ottenimento del certificato di agibilità assume significato di assenso solamente quando le dichiarazioni rese risultino veritiere e la domanda sia completa di tutta la documentazione prescritta (art. 20, comma 1, della Legge 241/1990 e art. 3 del D.P.R. 300/1992) e trascorsi 60 giorni dalla richiesta dell'interessato (art. 25, comma 4).
La mancata presentazione della domanda nel termine di 15 giorni dall'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente (art. 24, comma 3 e art. 25, comma 1 del TUE).

 
   
AGIBILITA' - Documenti
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