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  Tributi e Tariffe > ICI
   
 
   

Cos'è l'I.C.I.
E’ un’imposta patrimoniale che presuppone il possesso di immobili quali i fabbricati, i terreni, e le aree edificabili. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è verificato il possesso ed è regolata dal Decreto Legislativo 504 del 30 dicembre 1992 e dal Regolamento comunale per l’applicazione e la gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (cfr. tabella a fondo pagina) approvato con effetto dal 1/1/1999 e successivamente riapprovato con integrazioni e modificazioni

CALCOLO DELL’IMPOSTA

Obbligati al pagamento:
Sono il proprietario, l’usufruttuario, o titolare di altro diritto reale sull’immobile, il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria ed il concessionario in caso di concessioni su aree demaniali, anche se non residente nel territorio dello Stato.

NOVITA’ PER L’ANNO 2008 ESENZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (ESCLUSI A1, A8 E A9)
A partire dall’anno 2008, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, non è dovuta l’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Non è dovuta l’imposta anche per le unità immobiliari assimilate dal regolamento comunale all’abitazione principale quali:
- quella posseduta da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;
- quella posseduta da soggetto di età superiore a 65 anni o disabile, che abbia acquisito la residenza o in istituto di ricovero, o presso parenti o terzi, a condizione che la stessa non risulti locata;
- quella concessa in uso gratuito ai genitori, ai figli, ai fratelli, alle sorelle ed al coniuge che nella stessa dimorano abitualmente;
- le pertinenze dell’abitazione principale classificate con le categorie catastali C2 – C6 – C7.

L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente per l’anno oggetto d’imposta (cfr. tabella a fondo pagina) e la detrazione spettante nel seguente modo:

FABBRICATI  
  Rendita Catastale X 1,05 = RENDITA RIVALUTATA
Rendita Rivalutata X Coeficiente(*) = VALORE IMPONIBILE
Valore Imponibile X ALIQUOTA ICI = IMPOSTA ANNUA
Imposta Lorda– Detrazione (se spettante) = IMPOSTA NETTA ANNUA

(1) COEFICIENTI
100 per fabbricati in categoria A e C tranne A10 e C1
50 per fabbricati in categoria A10 e D
34 per fabbricati in categoria C1
140 per fabbricati in categoria B

TERRENI  
  REDDITO DOMINICALE X 1,25 = REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO
REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO X 75 = VALORE IMPONIBILE TERRENO
VALORE IMPONIBILE X ALIQUOTA ICI = IMPOSTA ANNUA

Nota Bene: Si ricorda che il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 all’art. 7 lettera h), esenta dal pagamento dell’ICI alcuni terreni agricoli ricadenti in aree di montagna e collina depressa. Per il Comune di Chieri, queste zone, delimitate dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del 12.05.1988 n. 826-6658, fanno riferimento ai fogli di mappa catastale: dal 1 al 28, il 31, il 32 e dal 48 al 52.

AREE EDIFICABILI  
  VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO (2) AL MQ. X MQ. AREA ED. = VALORE IMPONIBILE AREA EDIFICABILE
VALORE IMPONIBILE X ALIQUOTA ICI = IMPOSTA ANNUA

(2) Fermo restando il principio che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, per l’anno corrente, sono stati confermati i valori base (cfr. tabella a fondo pagina), approvati nel 2005, che devono essere incrementati di un coefficiente dipendente dall’indice territoriale di Piano Regolatore, cosi come previsto dalla delibera della Giunta Comunale n. 48 del 16/03/2005 consultabile sul sito internet del Comune, alla sezione “Tributi e Tariffe.

Gli schemi su riportati si riferiscono ad un contribuente proprietario al 100%. Se si possiede soltanto una quota dell’immobile L’IMPOSTA DEVE ESSERE RAPPORTATA ALLA QUOTA DI POSSESSO (quindi ad esempio se un utente è proprietario soltanto del 50% dell’immobile, il dovuto andrà diviso per due).

SI RICORDA che è disponibile il servizio:

Calcolo dell' ICI on-line:
NOTA BENE: Inserire correttamente Provincia e Comune ubicazione degli immobili oggetto d'imposta


attraverso il quale è possibile calcolare l’imposta e verificare la propria situazione immobiliare dichiarata utilizzando il codice di accesso personale assegnato dall’ufficio ICI. Qualora non se ne fosse ancora a conoscenza, è possibile richiederne l’attribuzione direttamente all’Ufficio ICI, previo appuntamento, telefonando al numero sotto indicato. L’assegnazione del codice di accesso personale, avrà luogo a discrezione dell’Ufficio ed esclusivamente previa verifica puntuale di tutte le unità immobiliari possedute.

MODALITA’ DI VERSAMENTO:

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
ACCONTO: da versare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata con le aliquote dell’anno precedente;
SALDO: da versare entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata con le aliquote dell’anno in corso. E’ possibile, tuttavia, versare l'imposta dovuta in un’unica soluzione, entro la scadenza della rata di acconto.
ATTENZIONE: Il pagamento deve essere effettuato in unità di euro con arrotondamento in difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi.

Il versamento può essere effettuato nei seguenti modi:
1. al Concessionario della Riscossione tramite specifico bollettino di versamento postale n° 88710405 (SONO IN DISTRIBUZIONE I NUOVI BOLLETTINI DI VERSAMENTO. NON COMPILARE I VECCHI BOLLETTINI NON UTILIZZATI NEGLI ANNI PRECEDENTI):
INTESTATO A
prima riga: EQUITALIA NOMOS SPA
seconda riga: CHIERI-TO-ICI

• presso qualunque Ufficio Postale
• presso lo sportello Equitalia Nomos S.p.a. - Piazza A. Mosso 8, Chieri - Tel. 0119472143 – 0119472060
• tramite pagamento on-line sul sito di Equitalia Nomos

2. tramite il Modello Unificato F24, in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, utilizzando i seguenti codici:
- Codice Catastale del Comune di Chieri C627

- Imposta Comunale sugli Immobili per abitazione principale per autoliquidazione 3901

- Imposta Comunale sugli Immobili per terreni agricoli per autoliquidazione 3902

- Imposta Comunale sugli Immobili per aree fabbricabili per autoliquidazione 3903

- Imposta Comunale sugli Immobili per altri fabbricati per autoliquidazione 3904

RAVVEDIMENTO OPEROSO

OMESSA COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ANNO 2006

ENTRO UN ANNO dalla scadenza del termine di regolare adempimento, con presentazione della Comunicazione e contestuale pagamento aggiuntivo della sanzione di €. 103,00 ridotta a 1/5 pari ad €. 20,60 per ogni unità immobiliare non dichiarata, allegando alla Comunicazione la ricevuta di C/Corrente postale;

OMESSA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO 2007

ENTRO 90 GIORNI dalla scadenza del termine di regolare adempimento, con presentazione della Dichiarazione e contestuale pagamento aggiuntivo della sanzione del 100% ridotta a 1/8** pari al 12,50% del tributo dovuto + interessi legali, allegando alla Dichiarazione la ricevuta di C/Corrente postale;

ENTRO UN ANNO dalla scadenza del termine di regolare adempimento, con presentazione della Dichiarazione e contestuale pagamento aggiuntivo della sanzione del 100% ridotta a 1/5** pari al 20,00% del tributo dovuto + interessi legali, allegando alla Dichiarazione la ricevuta di C/Corrente postale.
**con un minimo di €. 51,65 (riducibili ad 1/8 o ad 1/5)

OMESSO VERSAMENTO

ENTRO 30 GIORNI dalla scadenza del tributo dovuto, con versamento aggiuntivo della sanzione del 30% ridotta a 1/8 pari al 3,75% del tributo dovuto + interessi legali;

ENTRO UN ANNO dalla scadenza del tributo dovuto, con versamento aggiuntivo della sanzione del 30% ridotta a 1/5 pari al 6% del tributo dovuto + interessi legali;

N.B.: Gli interessi legali sono calcolati sulla sola imposta e per gli effettivi giorni di ritardo, al tasso di interesse annuo del 2,5% sino al 31/12/2007, e del 3% dal 1/1/2008.

MODALITA’ DI DICHIARAZIONE:

Dall’anno d’imposta 2008 è stato soppresso l’obbligo di presentare al Comune al dichiarazione ai fini dell’ I.C.I. limitatamente ai casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’Imposta siano direttamente desumibili da atti pubblici, per i quali sono applicabili le procedure telematiche del Modello Unico Informatico (art. 3 bis D.Lgs. 18/12/1997 n. 463).

IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE I.C.I.

Resta confermato l’obbligo di presentare la dichiarazione in tutti i casi in cui la variazione di titolarità non deriva da atto registrato nei pubblici Registri Immobiliari, oppure vi sia variazione strutturale o di destinazione dell’immobile o, ancora, nei casi in cui si richiede l’applicazione di un’aliquota ICI agevolata o comunque diversa da quella ordinaria. Permane l’obbligo di dichiarazione ad esempio nei seguenti casi:

1. gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero sono stati oggetto di locazione finanziaria o, se si tratta di aree demaniali, sono state oggetto di concessione, senza che l’atto sia stato registrato nei pubblici registri immobiliari;

Nota bene: Si evidenzia che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile nonchè quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorchè in via provvisoria.

2. si chiede l’applicazione (o il venir meno) di un’agevolazione (abitazione principale, uso gratuito, contratto agevolato, inagibilità, ecc.)

3. gli immobili hanno perso od acquistato il diritto all'esenzione o all’esclusione dall'I.C.I.;

4. gli immobili hanno cambiato caratteristiche (ad esempio terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa, area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato, area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato, fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali, costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità);

5. il valore dell’area fabbricabile è variato;

6. è avvenuta nel corso dell’anno precedente la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, poiché in tal caso, dal 1 gennaio dell’anno in corso si è avuta la variazione della soggettività passiva;

7. ai fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D ai quali nel corso dell’anno precedente è stata attribuita la rendita catastale, oppure è stata annotata negli atti catastali la “rendita proposta” a seguito dell’espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, (DOCFA), oppure sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quello di acquisizione, poiché in tal caso la variazione si considera dal 1 gennaio dell’anno in corso;

ATTENZIONE: ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER USO GRATUITO E LOCAZIONE AGEVOLATA
Le agevolazioni di imposta devono essere richieste compilando gli appositi modelli di autocertificazione, entro il termine previsto per la dichiarazione ICI
. La presentazione delle suddette nei termini, è condizione essenziale per l’applicazione dell’agevolazione stessa nelle seguenti situazioni:

1. gli immobili sono stati concessi in uso gratuito a genitori, figli, fratelli, sorelle e coniuge, con o senza diritto alla detrazione;
2. gli immobili sono stati concessi in locazione agevolata ad uso abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98;
La presentazione delle autocertificazioni oltre i termini comporterà il mancato riconoscimento dell’agevolazione stessa.

 

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I mutamenti di soggettività passiva avvenuti nel corso dell’anno, e soggetti a dichiarazione, devono essere dichiarati, separatamente, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.
Le modificazioni strutturali o di destinazione dell’immobile determinanti un diverso debito di imposta, devono essere dichiarate dal soggetto passivo, cioè dal titolare del diritto di proprietà piena oppure, se l’immobile è gravato da diritto reale di godimento o è oggetto di locazione finanziaria, dall’usufruttuario, enfiteuta, superficiario, locatario finanziario, oppure dal concessionario di aree demaniali che, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, è soggetto passivo del tributo.
Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull’immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante.

DOVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione, nonché le autocertificazioni per richiesta di agevolazione, devono essere compilate sugli appositi modelli distribuiti gratuitamente dal Comune o scaricabili direttamente dal sito internet, e devono essere presentate al Comune di Chieri, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui la variazione ha avuto luogo, pena l’applicazione delle sanzioni o il non accoglimento delle richieste.

Modalità di presentazione:
- consegna diretta con visione di idoneo documento di identità e codice fiscale a:
Comune di Chieri – Servizio Entrate – via palazzo di città 10 – 10023 Chieri

nei giorni di lunedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e mercoledì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30

- invio, con allegata fotocopia di documento d’identità e codice fiscale, tramite:
o fax al n. 011.94.28.362
o raccomandata senza ricevuta di ritorno al medesimo indirizzo di consegna diretta.

SERVIZIO ENTRATE: IL SERVIZIO È A DISPOSIZIONE NEI SEGUENTI ORARI DI SPORTELLO
LUNEDÌ E VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30 - MERCOLEDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30 E DALLE 14.30 ALLE 16.30
O TELEFONANDO AL NUMERO 011/94.28.1 - FAX. 011/9428362
e-mail: tributi@comune.chieri.to.it

NOTA BENE: Per ulteriori informazioni o chiarimenti il Servizio Entrate è a disposizione negli orari di sportello. Tuttavia si raccomanda, al fine di consentire un miglior servizio al cittadino e di prevenire il disagio derivante dai tempi di attesa, di fissare preventivamente un appuntamento, telefonando ai numeri 0119428.350 – 0119428.227.


MODULI SCARICABILI:

FORMATO PDF
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE E LA GESTIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ALIQUOTE IN VIGORE
VALORI BASE AREE EDIFICABILI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ PER USO GRATUITO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ PER INAGIBILITÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ INERENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ DEI FABBRICATI
RICHIESTA APPLICAZIONE AGEVOLAZIONE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
MODULO DI VERSAMENTO F24
RICHIESTA RIMBORSO
 
 
     
     
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