Cos'è l'I.C.I.
E’ un’imposta patrimoniale che presuppone il possesso di immobili quali i fabbricati, i terreni, e le aree edificabili. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è verificato il possesso ed è regolata dal Decreto Legislativo 504 del 30 dicembre 1992 e dal Regolamento comunale per l’applicazione e la gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (cfr. tabella a fondo pagina) approvato con effetto dal 1/1/1999 e successivamente riapprovato con integrazioni e modificazioni.
CALCOLO DELL’IMPOSTA
Sono il proprietario, l’usufruttuario, o titolare di altro diritto reale sull’immobile, il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria ed il concessionario in caso di concessioni su aree demaniali, anche se non residente nel territorio dello Stato.
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ESENZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
(ESCLUSI A1, A8 E A9)
A partire dall’anno 2008, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, non è dovuta l’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
Non è dovuta l’imposta anche per le seguenti unità immobiliari assimilate dal regolamento comunale all’abitazione principale:
- quella posseduta da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;
- quella posseduta da soggetto di età superiore a 65 anni o disabile, che abbia acquisito la residenza o in istituto di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;
- quella concessa in uso gratuito ai genitori, ai figli, ai fratelli, alle sorelle che nella stessa abbiano la residenza;
- le pertinenze dell’abitazione principale classificate con le categorie catastali C2 – C6 – C7.
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L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente per l’anno oggetto d’imposta (cfr. tabella a fondo pagina) e la detrazione spettante nel seguente modo:
| FABBRICATI |
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Rendita Catastale X 1,05 = RENDITA RIVALUTATA
Rendita Rivalutata X Coeficiente(*) = VALORE IMPONIBILE
Valore Imponibile X ALIQUOTA ICI = IMPOSTA ANNUA
Imposta Lorda– Detrazione (se spettante) = IMPOSTA NETTA ANNUA |
(1) COEFICIENTI
100 per fabbricati in categoria A e C tranne A10 e C1
50 per fabbricati in categoria A10 e D
34 per fabbricati in categoria C1
140 per fabbricati in categoria B
| TERRENI |
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REDDITO DOMINICALE X 1,25 = REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO
REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO X 75 = VALORE IMPONIBILE TERRENO
VALORE IMPONIBILE X ALIQUOTA ICI = IMPOSTA ANNUA |
Nota Bene: Si ricorda che il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 all’art. 7 lettera h), esenta dal pagamento dell’ICI alcuni terreni agricoli ricadenti in aree di montagna e collina depressa. Per il Comune di Chieri, queste zone, delimitate dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del 12.05.1988 n. 826-6658, fanno riferimento ai fogli di mappa catastale: dal 1 al 28, il 31, il 32 e dal 48 al 52.
| AREE EDIFICABILI |
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VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO (2) AL MQ. X MQ. AREA ED. = VALORE IMPONIBILE AREA EDIFICABILE
VALORE IMPONIBILE X ALIQUOTA ICI = IMPOSTA ANNUA |
(2) Fermo restando il principio che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, fino al 31.12.2011, sono stati confermati i valori base (cfr. tabella a fondo pagina), approvati nel 2005, che devono essere incrementati di un coefficiente dipendente dall’indice territoriale di Piano Regolatore, cosi come previsto dalla delibera della Giunta Comunale n. 48 del 16/03/2005 consultabile sul sito internet del Comune, alla sezione “Tributi e Tariffe.
Gli schemi su riportati si riferiscono ad un contribuente proprietario al 100%. Se si possiede soltanto una quota dell’immobile L’IMPOSTA DEVE ESSERE RAPPORTATA ALLA QUOTA DI POSSESSO (quindi ad esempio se un utente è proprietario soltanto del 50% dell’immobile, il dovuto andrà diviso per due).
SI RICORDA che è disponibile il servizio:
Calcolo dell' ICI on-line:
NOTA BENE: Inserire correttamente Provincia e Comune ubicazione degli immobili oggetto d'imposta
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attraverso il quale è possibile calcolare l’imposta attraverso l'istituto del Ravvedimento Operoso.
MODALITA’ DI VERSAMENTO:
FINO AL 31 dicembre 2011:
L'imposta era dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
Il versamento può essere effettuato nei seguenti modi:
1. al Concessionario della Riscossione tramite specifico bollettino di versamento postale di colore grigio, sul
C.C.P. N. 88710405 intestato a EQUITALIA NORD SPA – CHIERI-TO-ICI - 10121 TORINO -
Comune di ubicazione CHIERI : |
• presso qualunque Ufficio Postale
• presso lo sportello Equitalia Nord S.p.a. - Piazza A. Mosso 8, Chieri - Tel. 800.927.940
• tramite pagamento on-line sul sito di Equitalia Nord
2. tramite il Modello Unificato F24, in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, utilizzando i seguenti codici:
- Codice Catastale del Comune di Chieri C627
- Imposta Comunale sugli Immobili per abitazione principale per autoliquidazione 3940
- Imposta Comunale sugli Immobili per terreni agricoli per autoliquidazione 3941
- Imposta Comunale sugli Immobili per aree fabbricabili per autoliquidazione 3942
- Imposta Comunale sugli Immobili per altri fabbricati per autoliquidazione 3943
- Interessi 3906
- Sanzioni 3907
RAVVEDIMENTO OPEROSO
OMESSA DICHIARAZIONE ANNO 2011
ENTRO 90 GIORNI dalla scadenza del termine di regolare adempimento, con presentazione della Dichiarazione e contestuale pagamento aggiuntivo della sanzione del 100% ridotta a 1/10** pari al 3,00% del tributo dovuto + interessi legali, allegando alla Dichiarazione la ricevuta di C/Corrente postale;
**con un minimo di €. 51,65 (riducibili a 1/10)
ATTENZIONE: Il pagamento deve essere effettuato in unità di euro con arrotondamento in difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi.
OMESSO VERSAMENTO ICI anno 2011
ENTRO IL 14° GIORNO dalla scadenza del tributo dovuto, con versamento aggiuntivo della sanzione dello 0,2% per i giorni di tardivo versamento del tributo dovuto + interessi legali;
TRA IL 15° E IL 30° GIORNO dalla scadenza del tributo dovuto, con versamento aggiuntivo della sanzione del 30% ridotta a 1/10 pari al 3% del tributo dovuto + interessi legali;
ENTRO UN ANNO dalla scadenza del tributo dovuto, con versamento aggiuntivo della sanzione del 30% ridotta a 1/8 pari al 3,75% del tributo dovuto + interessi legali;
N.B.: Gli interessi legali sono calcolati sulla sola imposta e per gli effettivi giorni di ritardo, al tasso di interesse annuo del 3% dal 1/1/2008, dall'1/1/2010 al 31/12/2010 il tasso di interesse annuo è dell'1%, dall'1/1/2011 al 31/12/2011 il tasso di interesse annuo è dell'1,5%, dall'1/1/2012 il tasso di interesse annuo è dell'2,5%.
MODALITA’ DI DICHIARAZIONE DELL'ANNO 2011
Resta confermato l’obbligo di presentare la dichiarazione, con il modello ministeriale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui la variazione ha avuto luogo, in tutti i casi in cui la variazione di titolarità non deriva da atto registrato nei Pubblici Registri Immobiliari, oppure vi sia variazione strutturale o di destinazione dell’immobile o, ancora, l’aliquota applicata sia diversa da quella ordinaria, come indicato nel Decreto Ministeriale 12 maggio 2009.
CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
I mutamenti di soggettività passiva avvenuti nel corso dell’anno, e soggetti a dichiarazione, devono essere dichiarati, separatamente, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.
Le modificazioni strutturali o di destinazione dell’immobile determinanti un diverso debito di imposta, devono essere dichiarate dal soggetto passivo, cioè dal titolare del diritto di proprietà piena oppure, se l’immobile è gravato da diritto reale di godimento o è oggetto di locazione finanziaria, dall’usufruttuario, enfiteuta, superficiario, locatario finanziario, oppure dal concessionario di aree demaniali che, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, è soggetto passivo del tributo.
Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull’immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante.
DOVE SI PRESENTA
La dichiarazione, deve essere compilata sull'apposito modello ministeriale scaricabili direttamente dal sito internet, e devono essere presentate al Comune di Chieri, entro il termine prestabilito, pena l’applicazione delle sanzioni o il non accoglimento delle richieste.
Modalità di presentazione:
- consegna diretta:
Comune di Chieri – Servizio Entrate – via Palazzo di Città 10 – Chieri
nei giorni di lunedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e mercoledì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30
- invio, con allegata fotocopia di documento d’identità e codice fiscale, tramite:
o fax al n. 011.94.70.250
o raccomandata senza ricevuta di ritorno al medesimo indirizzo di consegna diretta
o scanner o e-mail all’indirizzo protocollo.chieri@pcert.it
SERVIZIO ENTRATE orario:
Lunedì e venerdì ore 8.30 - 12.30 / mercoledì ore 8.30 - 12.30 / 14.30 - 16.30
Tel. 011.9428.1 - FAX. 011.9428.327
e-mail: ufficio.entrate@comune.chieri.to.it
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NOTA BENE: Per ulteriori informazioni o chiarimenti il Servizio Entrate è a disposizione negli orari di sportello. Tuttavia si raccomanda, al fine di consentire un miglior servizio al cittadino e di prevenire il disagio derivante dai tempi di attesa, di fissare preventivamente un appuntamento, telefonando ai numeri 0119428.350 – 0119428.227. |
MODULI SCARICABILI:
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FORMATO PDF |
| REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE E LA GESTIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI |
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| ALIQUOTE IN VIGORE |
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| VALORI BASE AREE EDIFICABILI |
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| DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ INERENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ DEI FABBRICATI |
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| MODULO DI VERSAMENTO F24 |
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| RICHIESTA RIMBORSO |
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