Esistono due procedure:

 
Divorzio breve (Legge 6 maggio 2015, n. 55): riduzione tempi per la domanda didivorzio
 

Nelle separazioni giudiziali

 

Nelle separazioni consensuali
anche in caso di trasformazione da giudizialein consensuale:

Separazione e divorzio con l'assistenza dell'avvocato

Ufficio di competenza: Stato Civile

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11.11.2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Presupposti per la domanda di divorzio (L. 6.05.2015, n. 55):

 
 (23.04 KB)Scarica l'informativa sull'art. 6 e i requisiti di accesso (23.04 KB).
 

Separazione e divorzio davanti all'ufficiale di stato civile

Ufficio di competenza: Stato Civile

L'art. 12 della legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dal 11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa

Presupposti per la domanda di divorzio (L. 6.05.2015, n. 55):

 
 (31.76 KB)Scarica l'informativa sull'art. 12 e i requisiti di accesso (31.76 KB).
 

Modulistica

 (1.44 MB)Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della richiesta congiunta di separazione/cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile (1.44 MB).

Costi

Diritto fisso per Separazioni e Divorzi (114.75 KB)Diritto fisso per Separazioni e Divorzi (114.75 KB).
 

Scioglimento dell'Unione Civile

L’unione civile si scioglie automaticamente in seguito alla morte o alla dichiarazione di morte presunta di una delle parti. Si scioglie automaticamente anche quando viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti.

Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire anche quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile che riceve tale volontà in forma congiunta; se la volontà di scioglimento viene da una sola parte, essa deve essere notificata all’altra parte, e tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull’atto di costituzione dell’Unione Civile.

La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà. Lo scioglimento avviene anche nei casi previsti per lo scioglimento del matrimonio. Non si applica all’unione civile la separazione personale tra le parti, come avviene nel caso di matrimonio. La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta al Tribunale ordinario, oppure agli avvocati (articolo 6 d.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014). Sarà applicabile alle stesse Unioni Civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile.

Modulistica

 (66.64 KB)autocertificazione per manifestazione di volontà di scioglimento unione civile di una sola parte (66.64 KB).
 (67.26 KB)autocertificazione per manifestazione congiunta di volontà di scioglimento unione civile (67.26 KB).

Costi

€ 16.00 quale DIRITTO FISSO PER SCIOGLIMENTO UNIONI CIVILI AVANTI L'UFFICIALE DI STATO CIVILE utilizzando una delle seguenti modalità di pagamento:

Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito