Accesso Civico Generalizzato

 

L’accesso generalizzato (o accesso civico generalizzato) è l’accesso previsto dall’art. 5, c. 2, del d.Lgs 33/2013 (decreto trasparenza), ossia il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

Modalità

La richiesta di accesso generalizzato non è soggetta ad alcuna limitazione relativamente alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo.

E' necessario compilare il modulo e trasmetterlo scegliendo una tra le seguenti modalità:

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Nel caso in cui si utilizzi l'invio tramite posta elettronica semplice, o servizio postale occorre anche allegare la copia del documento di identità del dichiarante.
La domanda non deve essere necessariamente motivata ma non è ammissibile una richiesta che si presenti come:


Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dal Comune per la riproduzione su supporti materiali.

Termini

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento, il Servizio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Laddove vi sia stato, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame al Responsabile di Prevenzione della Corruzione o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.

Il Servizio titolare del dato, destinatario dell’istanza di accesso civico è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, stabiliti dall’articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 33/2013.

Rimedi in caso di diniego o mancata risposta dell’Amministrazione

ll richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o d i mancata risp osta entro il termine di trenta giorni, owero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso,possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e dellatrasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in confo rmità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzionte della corruzione e della trasparenza, provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per I'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Contro la decisione dell'ufficio o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del Responsabile  della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può presentare ricorso al Difensorecivico regionale. A norma di legge, il Difensore civico si pronuncia entro trenta giorni. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'Ente. Se l'ufficio non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, I'accesso è consentito.

A norma di legge, contro la decisione dell'ufficio o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

I controinteressati dispongono delle stesse tutele che l'ordinamento riconosce al richiedente.

Contatti

Responsabile della Trasparenza
 

Dott. ANTONIO CONATO
via Palazzo di Città n.10 - 10023 - Chieri
Telefono +39 011.9428.202
Fax +39 011.947.02.50
E-mail protocollo.chieri@pcert.it

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