I cittadini non comunitari residenti nel Comune di Chieri che hanno ottenuto il rinnovo del permesso o della carta di soggiorno, devono presentare una dichiarazione all'Anagrafe per confermare che risiedono ancora all'indirizzo in cui sono registrati (art. 15 D.P.R. n. 394/99).
Cittadini maggiorenni non comunitario residenti in Chieri.
La dichiarazione di rinnovo della dimora abituale deve essere presentata allo Sportello Unico al Cittadino entro sessanta giorni dal rinnovo del documento e può essere effettuata dal titolare del permesso o della carta di soggiorno anche per gli altri componenti la famiglia.
Oltre alla dichiarazione occorre allegare un documento di riconoscimento ed il permesso/carta di soggiorno o ricevuta di rinnovo.
La documentazione può essere presentata:
Il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale comporta la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente.
Ai sensi dell'art. 11 c.1 lett. c) del Regolamento anagrafico DPR 223/89 - per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7 comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.
La dichiarazione di rinnovo della dimora abituale non ha costi.