RESPONSABILE/REFERENTE
Rossana Mogliotti
Indirizzo via Palazzo di Città, 10
Il telefono
+39 011.9428.261 è attivo
dal lunedì al venerdì ore 12.30 - 14
il mercoledì ore 9 - 12
Fax +39 011.947.02.50
Si riceve solo su appuntamento,
obbligatorio l'uso della mascherina.
L'accesso sarà consentito solo se l'utente ha rilevato
mediante termoscanner presente all'ingresso
una temperatura corporea inferiore ai 37,5°
Per invio comunicazioni ufficiali
protocollo@comune.chieri.to.it
PEC protocollo.chieri@pcert.it
Per richieste informazioni
sportellocittadino@comune.chieri.to.it
E' una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio. La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza:
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è, in Italia, del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza. Il sindaco nel Comune di Chieri ha delegato tale competenza ai funzionari del Servizio di Stato Civile.
Si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana in oggetto, può essere effettuato anche dalla rappresentanza consolare italiana competente, in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. In questo caso l'istanza dovrà essere indirizzata al console italiano competente.
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell'avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana. Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite:
estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita
atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente
atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, tradotto e legalizzato se formato all'estero;
atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente
certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente interessato;
Marca da bollo
La cittadinanza per naturalizzazione ordinaria viene concessa con Decreto del Presidente della Repubblica e prevede anche una valutazione discrezionale.
La cittadinanza per matrimonio, invece, viene conferita con Decreto del Ministero dell'Interno e al momento dell'adozione del decreto NON deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso e non deve sussistere separazione personale tra coniugi.
La richiesta per la cittadinanza per naturalizzazione ordinaria può essere respinta per motivi di interesse pubblico; mentre la richiesta per l'altra tipologia di cittadinanza può essere respinta con decreto ministeriale entro 2 anni in presenza delle seguenti condizioni negative: condanne per particolari reati in Italia o all'estero e comprovati motivi inerenti la sicurezza dello stato.
Il cittadino italiano per naturalizzazione trasmette la cittadinanza ai figli minori conviventi stabilmente ed effettivamente con il genitore alla data d'acquisto della cittadinanza.