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Ufficio anagrafe

Riconoscimento del figlio successivamente alla nascita

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Contatti

RESPONSABILE/REFERENTE
Rossana Mogliotti

Indirizzo via Palazzo di Città, 10

Telefono +39 01194281 int.1 ATTIVO solo nei seguenti giorni e orari:
Lunedì h 14:30 – 17:00
Martedì e Giovedì h 09:00 – 12:00

E-mail per comunicazioni ufficiali
protocollo@comune.chieri.to.it
PEC: protocollo.chieri@pcert.it

E-mail per richieste informazioni
sportellocittadino@comune.chieri.to.it

Descrizione

Il riconoscimento del figlio successivamente alla dichiarazione di nascita può essere effettuato dal genitore che non ha riconosciuto il figlio al momento della nascita.

Il riconoscimento del figlio può essere effettuato in un qualunque momento successivo alla nascita, davanti all' Ufficiale di Stato Civile, su appuntamento, per testamento o per atto pubblico davanti ad un notaio:

  • per il riconoscimento di figli di età inferiore ai 14 anni , è necessario il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio, quale condizione di validità del riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. In caso di mancanza del consenso, il genitore interessato potrà ricorrere al Tribunale Ordinario competente.
  • per il riconoscimento del figlio che abbia compiuto i 14 anni è necessario l'assenso del figlio, quale condizione di efficacia affinchè il riconoscimento possa produrre effetti.

Documenti da presentare

  • MODELLO ALLEGATO
  • Documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (Carta di identità, Passaporto o altro documento di identità equipollente).

Modalità e tempi

  • La pratica si svolge SU APPUNTAMENTO da concordare telefonicamente con l’Ufficiale di Stato Civile.
  • Attribuzione del cognome nel caso di cittadini italiani
  • Il figlio riconosciuto solo dalla madre acquisisce alla nascita il cognome della stessa.
  • Quando il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, il figlio potrà assumere il cognome del padre aggiungendolo (anteposto/posposto) o sostituendolo a quello della madre, o può anche mantenere il cognome materno.
  • Nel caso di figli minori, sull'attribuzione del cognome deciderà il Tribunale Ordinario previa presentazione di apposita istanza da parte dei genitori.
  • Per i maggiorenni deciderà il figlio riconosciuto.