RESPONSABILE/REFERENTE
Rossana Mogliotti
Indirizzo via Palazzo di Città, 10
Accesso solo con mascherina e con temperatura inferiore a 37,5°
Si riceve solo su appuntamento nei seguenti orari:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.30-12.30
mercoledì 13.30-17.30
Telefono +39 011.9428.261 ATTIVO solo nei seguenti giorni e orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30;
il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12
E-mail per comunicazioni ufficiali
protocollo@comune.chieri.to.it
PEC: protocollo.chieri@pcert.it
E-mail per richieste informazioni
sportellocittadino@comune.chieri.to.it
Esistono due procedure:
Nelle separazioni giudiziali
Nelle
separazioni consensuali
anche in caso di trasformazione da giudiziale
in consensuale:
Ufficio di competenza: Stato Civile
L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11.11.2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Presupposti per la domanda di divorzio (L. 6.05.2015, n. 55):
Ufficio di competenza: Stato Civile
L'art. 12 della legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dal 11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa
Presupposti per la domanda di divorzio (L. 6.05.2015, n. 55):
L’unione civile si scioglie automaticamente in seguito alla morte o alla dichiarazione di morte presunta di una delle parti. Si scioglie automaticamente anche quando viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti.
Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire anche quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile che riceve tale volontà in forma congiunta; se la volontà di scioglimento viene da una sola parte, essa deve essere notificata all’altra parte, e tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull’atto di costituzione dell’Unione Civile.
La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà. Lo scioglimento avviene anche nei casi previsti per lo scioglimento del matrimonio. Non si applica all’unione civile la separazione personale tra le parti, come avviene nel caso di matrimonio. La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta al Tribunale ordinario, oppure agli avvocati (articolo 6 d.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014). Sarà applicabile alle stesse Unioni Civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile.
€ 16.00 quale DIRITTO FISSO PER SCIOGLIMENTO UNIONI CIVILI AVANTI L'UFFICIALE DI STATO CIVILE utilizzando una delle seguenti modalità di pagamento: