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Ufficio anagrafe

Cancellazione anagrafica

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Contatti

RESPONSABILE/REFERENTE
Rossana Mogliotti

Indirizzo via Palazzo di Città, 10

Telefono +39 01194281 int.1 ATTIVO solo nei seguenti giorni e orari:
Lunedì h 14:30 – 17:00
Martedì e Giovedì h 09:00 – 12:00

E-mail per comunicazioni ufficiali
protocollo@comune.chieri.to.it
PEC: protocollo.chieri@pcert.it

E-mail per richieste informazioni
sportellocittadino@comune.chieri.to.it

Segnalazione di cancellazione anagrafica di altra persona

I cittadini residenti nel comune che da segnalazioni non risultano più presenti nel territorio possono essere cancellati dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.

Il cittadino che presenta la segnalazione di cancellazione anagrafica di terzi deve essere direttamente interessato (es: proprietario dell’immobile, datore di lavoro, membro dello stesso stato di famiglia, ecc.).

Documentazione da presentare

  • Segnalazione di cancellazione anagrafica
  • Fotocopia del documento d’identità del richiedente

La documentazione può essere trasmessa via mail allegando file in formato .pdf o .pdf/A (non si accettano altri formati):

  • tramite posta elettronica semplice a protocollo@comune.chieri.to.it
  • tramite posta elettronica certificata a protocollo.chieri@pcert.it
  • In alternativa, può essere consegnata direttamente allo Sportello al Cittadino in Via Palazzo di Città n.10 negli orari di apertura al pubblico

A seguito della segnalazione di cancellazione anagrafica, l’Ufficiale d’Anagrafe effettua i dovuti controlli tramite il locale Comando della Polizia Municipale.

Se dai controlli la/e persona/e o la famiglia risultano effettivamente irreperibili all’indirizzo di residenza, l’Ufficiale d’Anagrafe avvia il procedimento di cancellazione per irreperibilità, che avrà una durata di circa 12 mesi (1 anno)

Nel corso di tale periodo dovranno essere effettuati più accertamenti, prima di poter procedere alla cancellazione anagrafica per irreperibilità delle persone interessate e quindi concludere il procedimento.

Normativa di riferimento

D.P.R. 223/89 art. 11 lettera c
“Regolamento anagrafico”Legge 241/90 art 10/bis

 

 

Cancellazione di cittadino straniero dall'Anagrafe per emigrazione all'estero

Il cittadino straniero residente nel Comune che intende trasferire la residenza all'estero e lì fissare la propria dimora abituale deve, prima di espatriare, rendere una dichiarazione all’Ufficio Anagrafe.
La cancellazione dal registro della popolazione residente (APR), in tal caso, decorre dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune e sarà effettuata entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione stessa.
Se l'Ufficio Anagrafe verrà a conoscenza dell'avvenuta emigrazione all'estero senza che sia stata effettuata dall'interessato la dichiarazione di emigrazione, sarà avviato il procedimento di cancellazione per irreperibilità.

Documentazione da presentare

1) Modulo di cancellazione di cittadino straniero per emigrazione sottoscritto con firma autografa dal richiedente e dalle persone maggiorenni coinvolte nel  trasferimento. Il richiedente deve compilare il modulo anche per i soggetti sulle quali esercita la potestà o la tutela (es. figli minori).
2) Copia del documento d'identità

La documentazione può essere trasmessa:
1) via email allegando file in formato .pdf o .pdf/A (non si accettano altri formati) ad uno dei seguenti indirizzi
- mediante posta elettronica semplice a protocollo@comune.chieri.to.it
- mediante posta elettronica certificata a protocollo.chieri@pcert.it
2) al Protocollo del Comune di Chieri presso lo Sportello Unico Polivalente al Cittadino in Via Palazzo di Città n.10 negli orari di apertura al pubblico

Normativa di riferimento

L. 1228/1954 - DPR. 223/92 - L. 241/90 e succ. modifiche.
Del. C.C. n. 49 del 22.07.2010
Legge n. 35/2012