Descrizione

L'autenticazione di copia è l'attestazione di conformità con l'originale da parte del funzionario incaricato.
Il rilascio è immediato.
La copia conforme non ha scadenza e può essere fatta:

La competenza di autentica di copie dell'incaricato del servizio anagrafico è limitata alla documentazione amministrativa o di altro genere, purché necessaria per un procedimento della pubblica amministrazione. NON possono essere autenticate copie di atti di natura privatistica quali: atti di compravendita, disposizioni testamentarie ecc. per le quali si dovrà quindi ricorrere al notaio, in quanto titolare di capacità di autentica generale.                                                                                                        

Destinatari

Tutti i cittadini residenti e non.

Modalità

Occorre presentarsi di persona allo Sportello Unico al Cittadino previo appuntamento (vedi box contatti) con un documento di riconoscimento, il documento originale da autenticare e fotocopia dello stesso.

Costi

Marca da bollo vigente: € 16

Diritti di segreteria: € 0,52

 

Salvo i casi di esenzione, una marca da bollo da Euro 16,00 ogni quattro facciate del documento.

Diritti di segreteria: euro 0,26

Nel caso di copia autentica di documenti rilasciati o conservati da una Pubblica Amministrazione (titoli di studio, titoli di servizio, documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dall'interessato o pubblicazioni), il cittadino puòindicare sulla fotocopia la seguente dicitura:
Dichiaro che la presente copia è conforme all'originale 
e sottoscrivere allegando copia di un documento di identità valido.

ATTENZIONE:
Non si autenticano copie di documenti di riconoscimento in quanto gli stessi producono i loro effetti per esibizione diretta o con fotocopia non autenticata per le autocertificazioni
La copia autentica dei passaporti e del titolo di soggiorno, per le eventuali necessità di pubbliche amministrazioni/soggetti stranieri, è effettuata dalla Questura.
Per esigenze particolari il servizio anagrafico può rilasciare una Attestazione ai sensi dell'art. 33 comma 2 del dpr 223/1989 (regolamento anagrafico) recante gli identificativi della Carta di Identità rilasciata alla persona; se tale attestazione deve essere fata valere per l’estero, occorre - nei casi previsti – rivolgersi alla Prefettura.

La copia autentica di un documento depositato presso una pubblica amministrazione è eseguita dall'ufficio che lo ha in deposito.

Non si autenticano certificati medici in quanto producono i loro effetti per esibizione dell'originale. All'autentica di certificati medici da far valere all'estero provvede l'ASL competente secondo le modalità da essa stabilite.

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