ESENZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2016 L. 28/12/2015

Nell’anno 2016 è stata abolita la TASI sull'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9. 
L’abolizione riguarda anche gli immobili assimilati ad abitazione principale per legge e per regolamento.

La TASI non è dovuta altresì dall’occupante quando l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dall’occupante col suo nucleo familiare (ad eccezione sempre delle unità immobiliari classificate in A1, A8 e A9). Continua a permanere l'obbligo di pagamento della quota a carico del possessore.

Si definisce abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Si definisce pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quella classificata nelle categorie catastali C2/C6/C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritta in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Per il riconoscimento della natura pertinenziale dell’immobile devono sussistere gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 817 del Codice Civile.

Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito