Cos'è

È un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’INPS, rivolto alle famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per l’anno 2020 l’importo è pari in misura intera a 145,14 euro mensili.
Per gli aggiornamenti degli importi è possibile consultare il seguente link (pagina web INPS dedicata) alla voce "assegno per il nucleo famigliare dei Comuni":

Assegno per il nucleo famigliare dei Comuni.

Destinatari e requisiti

I destinatari dell’assegno al nucleo familiare dei comuni spetta a:

 

I requisitidei destinatari sono:

 

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
Chi presenta la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, deve fare riferimento ai requisiti posseduti al 31dicembre

Quando e come fare domanda

La domanda va presentata al comune entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF).
Il comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, dispone mandato di pagamento all’INPS dandone contestuale comunicazione al richiedente.

PER I RESIDENTIla domanda va presentata al Comune di Chieri presso lo SPORTELLO SOCIALEnegli orari di apertura al pubblico, occorre presenatre un'attestazione ISEE in corso di validità e l'IBAN del conto corrente del richiedente nel caso in cui si richieda l'accredito diretto sul conto.

 (79.17 KB)Modello domanda di assegno (79.17 KB).

Decorrenza, durata e decadenza

L’assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici mensilità.
L’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest’ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.

L’INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio).
I dati del mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

Il comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.

Il diritto all’assegno cessa dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito economico e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito della composizione del nucleo.

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