Descrizione

Scopo di tale procedura è quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la denuncia di nascita.
A chiusura del procedimento verrà, infatti, rilasciata copia della dichiarazione di riconoscimento da presentare successivamente al momento della dichiarazione di nascita del figlio, se uno dei due genitori o entrambi non potranno essere presenti.

Può essere richiesto quando vi sia uno stato di gravidanza conclamata della madre e i genitori non siano tra loro parenti od affini nei gradi che ostano il riconoscimento (articoli 250 e 251 del Codice Civile), davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza su appuntamento.

La dichiarazione può essere effettuata:

Il riconoscimento si effettua mediante una dichiarazione da rendere innanzi all’Ufficiale di Stato Civile oppure in un atto pubblico ricevuto da un notaio o in un testamento, da chi abbia compiuto i sedici anni di età.

Con legge 10 dicembre 2012, n. 219 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", il legislatore ha introdotto modifiche in materia di riconoscimento, prevedendo l'eliminazione dall'ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli legittimi e figli naturali.

Documenti da presentare

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Inoltre, i cittadini stranieri devono presentare:

Modalità e tempi

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