L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione, in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
LA SCADENZA PER L'INVIO DELL'OPZIONE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE E' MERCOLEDI 24 AGOSTO 2022
La dichiarazione deve essere redatta ESCLUSIVAMENTE sull'apposito modulo disponibile in download, e presentata scegliendo tra una delle seguenti modalità: