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Sociale salute

Assegno per il nucleo famigliare dei Comuni

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Contatti

DIRIGENTE
Dott. Riccardo Barbaro

RESPONSABILE/REFERENTE
Dott.ssa Laura Oddenino
 
Indirizzo via Palazzo di Città, 10
ospitato c/o Sportello Unico al cittadino
 
Orario 
lunedì 9-12
mercoledì 14-16

Servizio Politiche Sociali
+39 011.9428252/347/265

C.S.S.A.C. 
Strada Valle Pasano 4
+39 011.9427136 

E-mail
sportellosociale@comune.chieri.to.it

Cos'è

È un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’INPS, rivolto alle famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per l’anno 2020 l’importo è pari in misura intera a 145,14 euro mensili.
Per gli aggiornamenti degli importi è possibile consultare il seguente link (pagina web INPS dedicata) alla voce "assegno per il nucleo famigliare dei Comuni":

Destinatari e requisiti

I destinatari dell’assegno al nucleo familiare dei comuni spetta a:

  • nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’Unione europea
  • nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
  • nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo
  • nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente ISEE valido per l’assegno (per l’anno 2020 pari a 8.788,99 euro)
  • cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria
  • cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 97 e circolare INPS n. 5 del 15 gennaio 2014)
 

I requisitidei destinatari sono:

  • il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo
  • il requisito della composizione del nucleo non è soddisfatto se uno dei tre figli minori, anche se risulta nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi.
  • il nucleo familiare non deve disporre di risorse reddituali e patrimoniali superiori a quelle previste dall’ISEE
 

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
Chi presenta la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, deve fare riferimento ai requisiti posseduti al 31dicembre

Quando e come fare domanda

La domanda va presentata al comune entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF).
Il comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, dispone mandato di pagamento all’INPS dandone contestuale comunicazione al richiedente.

PER I RESIDENTIla domanda va presentata al Comune di Chieri presso lo SPORTELLO SOCIALEnegli orari di apertura al pubblico, occorre presenatre un'attestazione ISEE in corso di validità e l'IBAN del conto corrente del richiedente nel caso in cui si richieda l'accredito diretto sul conto.

Decorrenza, durata e decadenza

L’assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici mensilità.
L’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest’ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.

L’INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio).
I dati del mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

Il comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.

Il diritto all’assegno cessa dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito economico e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito della composizione del nucleo.