In questa pagina sono pubblicati gli avvisi inerenti la presentazione delle pratiche edilizie.
A partire dal 1° gennaio 2020 sono cambiate le modalità di presentazione delle pratiche edilizie, secondo quanto previsto dall'art. 45 del vigente Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n.84 del 12/11/2018 e dalla DGC n. 216 del 12/12/2018.
Tutte le pratiche edilizie:
dovranno essere inoltrate tramite il portale MUDE PIEMONTE: http://www.mude.piemonte.it/site/.
La documentazione minima necessaria ai fini della registrazione delle pratiche è riportata nelle sezioni delle relative pratiche nell'area edilizia per il professionista
Ai fini di una corretta conservazione tutti i documenti depositati dovranno essere firmati digitalmente, prodotti in formato PDF non modificabile (PDF/A ), in conformità alla normativa vigente e non dovranno avere dimensioni superiori al formato UNI A2.In caso contrario, le istanze non saranno ricevibili e, pertanto, non produrranno nessun effetto giuridico.
Per maggiori informazioni consultare le pagine di dettaglio delle singole procedure disponibili nella sezione "edilizia per il cittadino" e "edilizia per il professionista".
Ai sensi dell'art. 140 della Legge Regionale n. 19 del 17/12/2018 tutte le pratiche edilizie (SUED e SUAP) dovranno essere corredate di dichiarazione da parte di professionisti incaricati attestante l'avvenuto pagamento del compenso da parte della committenza, utilizzando l'apposito modulo.
Le CILA, SCIA, e SCA prive di tale dichiarazione saranno considerate irricevibili.
Inoltre, si ricorda che dal 7 aprile 2019 è in vigore il nuovo Regolamento del Verde Pubblico e Privato (consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti Generali - Regolamenti Ambiente, Territorio ed Edilizia), approvato con D.C.C. n. 5 del 22 febbraio 2019, che raccoglie le prescrizioni e le indicazioni tecniche per la corretta progettazione, manutenzione, tutela e fruizione della vegetazione in ambito pubblico e privato, cui si rimanda per la valutazione e redazione di interventi edilizi.