RESPONSABILE/REFERENTE
Rossana Mogliotti
Indirizzo via Palazzo di Città, 10
Telefono +39 011.9428.261 ATTIVO solo nei seguenti giorni e orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30;
il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12
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Dal 5 giugno 2016 è in vigore la Legge n. 76/2016 riguardante la Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenzamorale e materiale che siano:
Il fatto che i due conviventi non debbano essere legati da rapporto di matrimonio implica che, per legge, non si possono costituire convivenze di fatto in cui uno dei conviventi sia solo separato dal precedente coniuge ma non divorziato.
Le persone interessate a costituire una convivenza di fatto devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente ai rispettivi documenti di identità
I cittadini UE ed extra-UE devono presentare documentazione idonea a comprovare lo stato libero.
Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all'anagrafe come residenti del Comune di Chieri nello stesso indirizzo, possono presentare la dichiarazione (modello), sottoscritta da entrambi, allo Sportello Unico (vedi box contatti).
Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune, o, se già residenti a Chieri, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo secondo le modalità già previste per tali procedure.
La convivenza di fatto può estinguersi per:
La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando una dichiarazione allo Sportello Unico (previo appuntamento - vedi box contatti).
Può essere richiesta all'anagrafe la certificazione relativa alla convivenza di fatto, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con lasottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.
Il documento, riprodotto tramite scanner e accompagnato da una dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all'originale cartaceo (usare formato .pdf firmato digitalmente), dovrà essere inviato al Comune a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.chieri@pcert.it