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Ufficio anagrafe

Autenticare una firma

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Contatti

RESPONSABILE/REFERENTE
Rossana Mogliotti

Indirizzo via Palazzo di Città, 10

Si riceve solo su appuntamento nei seguenti orari:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.30-12.30
mercoledì 13.30-17.30

Telefono +39 01194281 int.1 ATTIVO solo nei seguenti giorni e orari:
Lunedì h 14:30 – 17:00
Martedì e Giovedì h 09:00 – 12:00

E-mail per comunicazioni ufficiali
protocollo@comune.chieri.to.it
PEC: protocollo.chieri@pcert.it

E-mail per richieste informazioni
sportellocittadino@comune.chieri.to.it

Descrizione

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione, da parte del funzionario incaricato, che la firma in fondo al documento è stata apposta in sua presenza, previa sua identificazione. 

Destinatari

Cittadini maggiorenni residenti e non.
Nei casi:

  • se minorenne, la firma deve essere effettuata da chi esercita la potestà o dal tutore
  • se interdetto o incapace di intendere, la firma deve essere effettuata dal tutore
  • se analfabeta o impedito fisicamente, il funzionario incaricato provvede all'autentica attestando l'impedimento a firmare, senza bisogno di testimoni
  • se impossibilitato a recarsi allo Sportello Unico, un funzionario provvederà ad autenticare la firma direttamente al domicilio dell'interessato, previo appuntamento da concordare con il personale dello Sportello

Modalità

Occorre presentarsi di persona allo Sportello Unico al Cittadino previo appuntamento (vedi box contatti) con un documento di riconoscimento e la dichiarazione che si intende firmare, precedentemente compilata.

Costi

Marca da bollo vigente: € 16

Diritti di segreteria: € 0,52

In caso di esenzione

Diritti di segreteria: euro 0,26

Informazioni utili

Secondo la nostra legislazione generale, l’autentica della sottoscrizione è di competenza dei notai (art. 72 Legge 16 febbraio 1913 n. 89).
Le autentiche ad opera di soggetti diversi devono essere quindi intese come una deroga a questo principio generale, e non possono pertanto essere applicate a tutti i casi, bensì limitatamente a tipologie definite. Si possono autenticare le sottoscrizioni:

  • Degli atti relativi al passaggio di proprietà dei beni mobili registrati e la costituzione di diritti di garanzia su di essi, ovvero pegni ed ipoteche.
  • Relative a quietanze liberatorie.
  • Sugli atti previsti dal Codice di Procedura Penale.
  • Su determinati atti relativi le adozioni (art. 31 lett. e) L. 184/1983).
  • Su dichiarazioni inerenti la sussistenza del debito.
  • Su atti finalizzati alla riscossione da parte di terzi di benefici economici (ad esempio una delega a ritirare una pensione o un assegno di invalidità)
  • Le firme in materia elettorale (art. 14 L. 53/1990, che estende anche al Sindaco e ad altri soggetti la competenza ad autenticare)
  • Le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte a privati.

NON si possono invece legalizzare, in quanto non ricadono nelle previsioni di legge, le dichiarazioni di volontà.
Quindi non si possono legalizzare procure, deleghe, diffide ad adempiere, testamenti, sottoscrizioni di polizze assicurative o prodotti finanziari, autorizzazioni, compravendite (fatti salvi i beni mobili registrati), rinunce ed in generale tutto ciò che non ricade nella definizione di istanza o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Le firme su istanze o dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblici (Enel, Telecom, ecc.) non devono più essere autenticate (D.P.R. 445/2000), è sufficiente firmare davanti al funzionario dell'ente incaricato a ricevere la pratica o inviarla via posta allegando un documento di riconoscimento